Art. 252Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili

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Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e degli aeromobili i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:

  • a)il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;
  • b)l'alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell'aeromobile ed il funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo;
  • c)la manutenzione e la riparazione della nave o dell'aeromobile nonche' delle relative dotazioni di bordo;
  • d)la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art252 · fonte su Normattiva