Art. 252 — Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili
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Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e degli aeromobili i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:
- a)il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;
- b)l'alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell'aeromobile ed il funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo;
- c)la manutenzione e la riparazione della nave o dell'aeromobile nonche' delle relative dotazioni di bordo;
- d)la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.
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