Art. 261 — Provviste di bordo delle navi e degli aeromobili esonerati dall'obbligo del manifesto
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Il Ministro per le finanze stabilisce le condizioni e le modalita' per la applicazione dei precedenti articoli relativamente alle provviste di bordo delle navi e degli aeromobili ammessi alle agevolazioni previste negli stessi articoli, quando tali navi ed aeromobili siano esonerati dall'obbligo del manifesto.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva