Art. 293Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art293 · fonte su Normattiva