Art. 293
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva