Art. 294
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Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto od in parte, la qualita', la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire cinquecentomila. In ogni caso, la pena non puo' essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantita' di merce che sia stato possibile accertare.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva