Art. 295
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Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
- a)quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b)quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c)quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d)quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita. ((Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila)).
Testo vigente dal 26 ottobre 2000 al 30 luglio 2020 · versione 36 su Normattiva