Art. 309 — Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia
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Quando nei magazzini di temporanea custodia gestiti da enti od imprese autorizzati si riscontrano le differenze di quantita' e di qualita' di cui al terzo e quarto comma dell'art. 98, il gestore e' punito con la pena pecuniaria non minore della meta' e non maggiore del triplo dei diritti relativi alle merci mancanti o eccedenti, salvo che non ricorrano, a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva