Art. 343 — Comunicazione di notizie e documenti ad autorita' amministrative estere
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E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di fornire, a condizioni di reciprocita', alle competenti autorita' amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali ed altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva