Art. 38
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
Apro la norma…
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FIDEIUSSIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DOGANALI - SPEDIZIONIERE E IMPORTATORE PROPRIETARIO DELLE MERCI - OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE DI AVVISARE PRIMA DEL PAGANENTO ANCHE IL CONDEBITORE ESTRANEO AL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE - LAMENTATA ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel caso di obbligati solidali, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio' che ha pagato e, per converso, entrambi i coobbligati solidali hanno il diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento, anche se la fideiussione sia stata stipulata da uno solo dei coobbligati e l'altro non ne sia consapevole. Nei contratti di fideiussione doganale, secondo le norme ministeriali, e' considerato debitore principale sia il soggetto che stipula il contratto e paga il premio, ossia lo spedizioniere, sia il proprietario importatore delle merci, sicche' entrambi hanno diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento dei diritti doganali (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1936 c.c. in relazione agli artt. 1951 c.c., 38 e 56 del d. P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che il condebitore estraneo al contratto di fideiussione (proprietario importatore) non sarebbe debitore principale e pertanto non avrebbe diritto di essere avvertito dal fideiussore prima del pagamento).
Riguarda ancheart. 1936 Codice civileart. 56 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.art. 1951 Codice civile
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art38 · fonte su Normattiva
DOGANA - DIRITTI DOGANALI - INGIUNZIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - OPPOSIZIONE - SISTEMA DI RISCOSSIONE GRADUALE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ARTT. 36, 38 E 82. - COST., ARTT. 3, 24 E 113.
L'introduzione di un sistema di riscossione graduale dei tributi doganali, in caso di contestazione giudiziaria, comporta scelte discrezionali del legislatore che non rientrano nei com- piti della Corte costituzionale (art. 28 L.n. 87/1953) onde la questione di legittimita` costituzionale sollevata a tale scopo va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3,24 e 113 Cost. - degli artt. 36, 38 e 82 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n 43).
Riguarda ancheart. 82 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.art. 36 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.