Art. 41 — Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo
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Per ciascuna operazione doganale compiuta lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli organi doganali, ogni indicazione utile per l'identificazione del rappresentato. Egli e' altresi' tenuto in via sussidiaria al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, quando il proprietario della merce sia stato inutilmente escusso e purche' la relativa richiesta gli sia notificata entro cinque anni dalla data della bolletta.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 15 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva