Art. 47Conferimento della nomina a spedizioniere doganale

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La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validita' illimitata. La patente e' rilasciata dal Ministero delle finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. La nomina a spedizioniere doganale abilita al compimento di operazioni doganali esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione all'espletamento delle operazioni presso le dogane predette lo spedizioniere tuttavia abilito al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione. Salvo le eccezioni che per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato. A richiesta dell'interessato e' accordato il trasferimento dell'attivita' presso altra circoscrizione, purche' risulti comprovato il trasferimento della residenza in un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento e' disposto dal Ministero delle finanze. Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, puo' consentire agli spedizionieri doganali di cui all'articolo 43, primo comma, di operare presso dogane di piu' circoscrizioni.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 15 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art47 · fonte su Normattiva