Art. 56
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Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario della merce, nelle forme indicate nell'art. 57. E' considerato proprietario della merce colui che la presenta in dogana ovvero che la detiene al momento dell'entrata nel territorio doganale o dell'uscita dal territorio stesso. Rimane salvo, in ogni caso, il diritto della dogana di accertare, ad ogni effetto del presente testo unico, chi abbia la proprieta' della merce, oggetto delle operazioni doganali.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 15 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva