Art. 60 — Esenzione dalla visita doganale
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I plichi delle lettere e delle carte descritti nei "Fogli di via" portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali. Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purche' racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva