Art. 86

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((Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del sei per cento semestrale commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile)). Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. L'interesse e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato e' riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82.

Testo vigente dal 27 luglio 1978 al 30 settembre 1982 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art86 · fonte su Normattiva