Art. 86

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1982 al 31 gennaio 1991. Leggi il testo vigente →

Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del sei per cento semestrale commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile. Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. L'interesse e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato e' riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

15

Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' elevato dal sei al nove per cento semestrale."

Testo vigente dal 30 settembre 1982 al 31 gennaio 1991 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art86 · fonte su Normattiva