Art. 86
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((Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile)). Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. L'interesse e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato e' riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82. 15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' elevato dal sei al nove per cento semestrale."
Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 4 ottobre 2024 · versione 30 su Normattiva