Art. 23-terMutamento d'uso urbanisticamente rilevante

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 2024 al 28 luglio 2024. Leggi il testo vigente →

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

  • a)residenziale;
  • a-bis)turistico-ricettiva;
  • b)produttiva e direzionale;
  • c)commerciale;
  • d)rurale. (( Il mutamento della destinazione d'uso della singola unita' immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Sono, altresi', sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita' immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Per le singole unita' immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter e' sempre consentito, ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unita' immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unita' immobiliari presenti nell'immobile. Il mutamento non e' assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, ne' al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unita' immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale e' ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso e' soggetto alla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali piu' favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie. )) La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso ((di un intero immobile)) all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito.

Testo vigente dal 30 maggio 2024 al 28 luglio 2024 · versione 66 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art23ter · fonte su Normattiva