Art. 104
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[1]Emissione e pagamento di vaglia postali
[2]Gli uffici postali emettono, per conto di chiunque lo richieda, vaglia a tassa, da pagarsi ad una persona e presso un ufficio designati dal mittente, dietro versamento della corrispondente somma di danaro. Il pagamento del vaglia puo' avvenire su richiesta del beneficiario presso qualsiasi altro ufficio postale, previa conferma dell'ufficio postale destinatario.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva