Art. 109
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[1]Vaglia di servizio
[2]Per la trasmissione di fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' per il pagamento di somme dovute a terzi dalla Amministrazione, gli uffici emettono vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio). L'uso del vaglia di servizio puo' essere consentito all'Azienda di Stato che esercita i servizi telefonici. La convenzione, che regola i rapporti fra essa e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, prevista dall'art. 34 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, determina le modalita' e le condizioni della concessione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva