Art. 110
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[1]Ricevuta del vaglia - Efficacia
[2]In caso di perdita del vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova in contrario. Qualora manchino tanto il vaglia quanto la ricevuta, o vi sia discordanza fra gli importi in essi indicati, fanno fede le scritture dell'Amministrazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva