Art. 113
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[1]Titoli da riscuotere per conto di terzi
[2]L'Amministrazione assume l'incarico della riscossione di somme su titoli ad essa affidati con le norme stabilite dal regolamento. Gli uffici postali al ricevimento dei titoli ne curano la riscossione invitando, per iscritto ed in tempo utile, i debitori a recarsi in ufficio a pagarli.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva