Art. 12
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[1]Persone addette ai servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni
[2]Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli articoli 357 e 358 del codice penale.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva