Art. 2
[1]Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
[2]Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta ((...)) nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva