Art. 120
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[1]Apertura di conto corrente postale
[2]Presso l'Amministrazione, nelle sedi stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, puo' essere aperto un conto corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi alle condizioni stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva