Art. 121

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[1]Divieto di apertura dei conti correnti postali

[2]Non possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone che risultino in stato di interdizione o di fallimento. I minori, che abbiano compiuto il 18° anno di eta', sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art121 · fonte su Normattiva