Art. 121
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[1]Divieto di apertura dei conti correnti postali
[2]Non possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone che risultino in stato di interdizione o di fallimento. I minori, che abbiano compiuto il 18° anno di eta', sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva