Art. 122
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[1]Elenco dei correntisti postali
[2]A cura dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco dei correntisti coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi di variazione. L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione e' vietata ed e' punita con le stesse sanzioni previste dall'art. 290 del presente decreto. L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono forniti a chi ne fa richiesta previo pagamento del prezzo, che viene fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva