Art. 124

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[1]Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro

[2]Il correntista puo' disporre del proprio credito mediante:

  • a)assegni trasferibili mediante girata;
  • b)assegni "non trasferibili", riscuotibili, oltre che dal beneficiario, anche da persona da lui delegata all'incasso, nella forma prescritta dal regolamento;
  • c)"postagiro" per ordinare trasferimenti di somme da un proprio conto corrente postale ad altro conto corrente postale;
  • d)assegni fiduciari, dei quali sia stato autorizzato ad avvalersi dall'Amministrazione e le cui caratteristiche e limiti sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I titoli di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere rilasciati in pagamento in forma fiduciaria. L'Amministrazione non risponde della autenticita' delle girate apposte sugli assegni trasferibili e su quelli fiduciari. A richiesta del correntista e con le modalita' che sono stabilite nel regolamento, previo pagamento dei diritti di commissione da fissare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, possono essere addebitati d'ufficio sul conto del correntista richiedente ed accreditati sui conti beneficiari imposte e tasse, premi assicurativi e canoni di utenza di servizi pubblici.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art124 · fonte su Normattiva