Art. 124
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[1]Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro
[2]Il correntista puo' disporre del proprio credito mediante:
- a)assegni trasferibili mediante girata;
- b)assegni "non trasferibili", riscuotibili, oltre che dal beneficiario, anche da persona da lui delegata all'incasso, nella forma prescritta dal regolamento;
- c)"postagiro" per ordinare trasferimenti di somme da un proprio conto corrente postale ad altro conto corrente postale;
- d)assegni fiduciari, dei quali sia stato autorizzato ad avvalersi dall'Amministrazione e le cui caratteristiche e limiti sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I titoli di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere rilasciati in pagamento in forma fiduciaria. L'Amministrazione non risponde della autenticita' delle girate apposte sugli assegni trasferibili e su quelli fiduciari. A richiesta del correntista e con le modalita' che sono stabilite nel regolamento, previo pagamento dei diritti di commissione da fissare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, possono essere addebitati d'ufficio sul conto del correntista richiedente ed accreditati sui conti beneficiari imposte e tasse, premi assicurativi e canoni di utenza di servizi pubblici.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva