Art. 127
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[1]Calcolo degli interessi
[2]Sui fondi versati in conto corrente postale e' corrisposto l'interesse determinato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro. L'interesse e' calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, senza calcolare le frazioni di mille lire; la somma che rappresenta gli interessi e' arrotondata a L. 10, trascurando le frazioni inferiori. I crediti quindicinali inferiori a L. 10.000 sono infruttiferi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva