Art. 128
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[1]Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti e l'Amministrazione
[2]Per le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli utenti e l'Amministrazione e' esente da tassa. Per i correntisti l'esenzione e' limitata alle corrispondenze spedite in via ordinaria, salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto e dal regolamento.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva