Art. 12
[1]Persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((...))
[2]Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta ((...)), anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli articoli 357 e 358 del codice penale.
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva