Art. 13
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[1]Contravvenzioni in materia postale e delle telecomunicazioni
[2]Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici e agli ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in materia di servizi telefonici.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva