Art. 132
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[1]Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni
[2]Salvo quanto disposto dai successivi articoli 133 e 134 gli assegni non possono circolare ne' essere ammessi a pagamento se non siano stati preventivamente sottoposti al visto dell'ufficio ove e' iscritto il conto. Gli assegni che non possono essere addebitati per insufficienza di copertura o per altro motivo sono subito restituiti al presentatore, se esibiti a mano per il visto urgente. Sono rinviati al traente, entro il settimo giorno dalla data di arrivo, gli assegni ed i postagiro che non si siano potuti addebitare nel suo conto per insufficienza di copertura.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva