Art. 135
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[1]Mancato rimborso degli assegni - Prescrizione
[2]Gli assegni "trasferibili" e quelli "non trasferibili", e gli assegni fiduciari, preventivamente vistati, non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione delle poste.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva