Art. 136
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[1]Inattivita' del conto corrente - Prescrizione dei crediti
[2]I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
- a)nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui e' stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo atto interruttivo, quando siano inferiori a L. 5000;
- b)nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo. La prescrizione non e' interrotta dall'accreditamento degli interessi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva