Art. 142
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[1]Risoluzione del rapporto di conto corrente postale
[2]L'Amministrazione puo', in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di conto corrente postale. La morte, l'interdizione ed il fallimento del correntista, regolarmente notificati all'ufficio detentore del conto, producono la risoluzione del rapporto, tranne che gli eredi od i rappresentanti legali non chiedano di essere autorizzati a continuare la gestione del conto.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 8 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva