Art. 149

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[1]Intestazione dei libretti postali nominativi

[2]I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della data e del luogo di nascita. E' ammessa l'intestazione di un libretto a piu' persone anche con facolta' all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi. All'intestazione puo' aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso. I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art149 · fonte su Normattiva