Art. 149
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999. Leggi il testo vigente →
[1]Intestazione dei libretti postali nominativi
[2]I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della data e del luogo di nascita. E' ammessa l'intestazione di un libretto a piu' persone anche con facolta' all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi. All'intestazione puo' aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso. I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva