Art. 157

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[1]Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione

[2]I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorita' giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia. 25 Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:

  • a)da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
  • b)da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;
  • c)da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di piu' persone;
  • d)da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone. L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

25

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 maggio 1995, n. 187 (in G.U. 1a s.s. 31/05/1995, n. 23), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 1 giugno 1995 al 1 settembre 1999 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art157 · fonte su Normattiva