Art. 157
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[1]Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione
[2]I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorita' giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia. 25 Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
- a)da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
- b)da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;
- c)da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di piu' persone;
- d)da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone. L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
25La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 maggio 1995, n. 187 (in G.U. 1a s.s. 31/05/1995, n. 23), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 1 giugno 1995 al 1 settembre 1999 · versione 25 su Normattiva