Art. 160
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[1]Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo
[2]Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro le procure speciali rilasciate per i rimborsi. Sono esenti inoltre dalle imposte di bollo e legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini residenti all'estero con le casse postali di risparmio.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva