Art. 164
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[1]Enti locali - Depositi
[2]Le regioni, le province, i comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva