Art. 166
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[1]Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze
[2]Nei casi di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario. Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario. In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le scritture dell'Amministrazione centrale.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva