Art. 167
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[1]Reclamo - Termini
[2]Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarita' o frodi nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro due anni dalla data dell'operazione contestata, purche' l'irregolarita' o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito. Tale termine e' aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999 · versione 0 su Normattiva