Art. 185

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[1]Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni

[2]Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell'art. 183 ed il quarto e quinto comma dell'art. 184, non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nel regolamento. Per gli impianti delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad uso pubblico, nel regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in cui occorre la preventiva approvazione dei progetti. Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali. L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilita', nei casi e nella forma previsti dall'art. 231 del presente decreto.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art185 · fonte su Normattiva