Art. 213
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[1]Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato
[2]Chiunque intende stabilire ed esercitare impianti di telecomunicazioni ad uso privato deve, a norma del precedente art. 183, essere munito di concessione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva