Art. 240
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[1]Turbative ai servizi di telecomunicazioni
[2]Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente decreto, e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti per territorio.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva