Art. 246
[1]Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza
[2]L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, e' disposta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni o dall'organo da questo delegato. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. Rientra nella competenza del direttore provinciale l'apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva