Art. 137
[1](art. 99 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Il direttore generale di amministrazione, il direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie e il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni esercitano, oltre alle attribuzioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e servizi di portalettere, anche quelle di carattere amministrativo che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva