Art. 25
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[1]Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio
[2]Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale e delle telecomunicazioni e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale. Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale e delle telecomunicazioni, e' punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva