Art. 306

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[1]Tariffe interurbane - Riduzioni

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1992, N. 58)). E' data facolta' al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per il tesoro, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane, nei limiti stabiliti dal regolamento, in determinati giorni nelle ore notturne e per i servizi in abbonamento di cui al primo comma dell'art. 294.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992 al 16 settembre 2003 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art306 · fonte su Normattiva