Art. 306
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[1]Tariffe interurbane - Riduzioni
[2]Le tariffe per il servizio telefonico interurbano sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. E' data facolta' al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per il tesoro, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane, nei limiti stabiliti dal regolamento, in determinati giorni nelle ore notturne e per i servizi in abbonamento di cui al primo comma dell'art. 294.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 20 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva