Art. 314
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[1]Servizi radioelettrici
[2]Ricadono sotto il presente titolo le radiodiffusioni, nonche' le trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche, escluse quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva